Manutenzione antincendio: dal 25 settembre 2026 può farla solo un tecnico qualificato
A cura di Fabrizio Aquilani — servizisicurezza.net
Fino a oggi, chi si occupa di controllare estintori, idranti, impianti di rilevazione fumi o sistemi di allarme antincendio nella propria azienda o nel proprio condominio ha potuto affidarsi a un manutentore senza dover verificare troppo a fondo le sue credenziali. Questo margine si sta chiudendo per legge, e la data da segnare in agenda è il 25 settembre 2026: da quel giorno la manutenzione e il controllo di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio potranno essere eseguiti soltanto da tecnici manutentori qualificati e iscritti negli elenchi ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Da dove nasce l'obbligo
La norma di riferimento è il Decreto del Ministero dell'Interno 1° settembre 2021, "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio", adottato ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 81/2008 (il testo unico sulla sicurezza sul lavoro). L'articolo 4 di quel decreto è netto: gli interventi di manutenzione e i controlli sui sistemi antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Il problema è che il sistema per rilasciare davvero quella qualifica — esami, elenchi, portale dedicato — ha richiesto anni per essere messo in piedi. Per questo il decreto originario è stato modificato quattro volte (nel 2022, nel 2023, nel 2024 e infine il 15 luglio 2025), spostando ogni volta in avanti la scadenza. L'ultima proroga ha fissato la decorrenza definitiva al 25 settembre 2026. È una data già slittata più volte in passato: non è irragionevole aspettarsi che qualche operatore continui a considerarla "ancora provvisoria", ma a oggi non risulta alcun nuovo rinvio in discussione, e i Nulla Osta Transitori attualmente in circolazione hanno comunque una scadenza intrinseca che non va oltre quella data.
Cosa riguarda, nel concreto
L'obbligo copre la manutenzione e il controllo periodico di: estintori, reti idranti e naspi, impianti di rivelazione e segnalazione incendi, impianti di spegnimento automatico, sistemi di evacuazione fumo e calore, illuminazione di sicurezza e, più in generale, ogni altro impianto o attrezzatura che rientri nelle misure di sicurezza antincendio dell'edificio. Riguarda quindi sia le aziende — uffici, capannoni, cantieri, strutture ricettive, GDO — sia i condomini, che spesso hanno impianti antincendio nelle parti comuni (autorimesse, vani scala, centrali termiche) senza che l'amministratore ne abbia piena consapevolezza.
Chi potrà definirsi "tecnico qualificato"
La qualifica non è un'autocertificazione. Si ottiene per due strade, entrambe con esame finale davanti a una commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: un percorso formativo strutturato secondo i contenuti dell'Allegato II del decreto, oppure — per chi è già del mestiere — il riconoscimento come "Esperto" a fronte di almeno tre anni di esperienza documentata nel settore. In entrambi i casi il tecnico riceve un attestato con QR-code verificabile e viene iscritto in un elenco pubblico consultabile tramite il portale "Corpo Digitale" dei Vigili del Fuoco. La qualifica, una volta ottenuta, vale su tutto il territorio nazionale.
Cosa cambia davvero dal 26 settembre 2026
Dopo quella data, un contratto di manutenzione antincendio firmato con un tecnico o un'impresa priva di qualifica non mette semplicemente "a rischio" l'azienda o il condominio: la manutenzione eseguita da un soggetto non qualificato non sarà conforme al decreto, con le conseguenze che questo comporta in caso di controllo, di verifica dei Vigili del Fuoco o, nella peggiore delle ipotesi, di un sinistro. Per un datore di lavoro significa che il registro dei controlli antincendio, richiesto dal D. Lgs. 81/2008, va tenuto con interventi tracciabili a un tecnico effettivamente iscritto — non basta la fattura del fornitore abituale.
Cosa fare prima della scadenza
Il primo passo, prima del 25 settembre 2026, è banale ma spesso saltato: chiedere al proprio fornitore di manutenzione antincendio — o a ciascun amministratore condominiale di chiedere alla propria ditta — se il tecnico che interviene è già iscritto negli elenchi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o opera ancora con un Nulla Osta Transitorio in scadenza. Se la risposta non è chiara, conviene chiederla per iscritto, e verificarla, piuttosto che scoprirlo dopo un controllo. Chi gestisce più sedi o più impianti ha ancora tempo per pianificare la sostituzione del fornitore, se necessario, senza dover interrompere la copertura assicurativa o la conformità nei giorni immediatamente successivi alla scadenza.
In sintesi
Norma: DM Interno 1° settembre 2021, ultima proroga con DM 15 luglio 2025
Decorrenza obbligo: 25 settembre 2026
Chi è coinvolto: aziende e condomini con impianti/attrezzature antincendio
Cosa verificare subito: iscrizione del tecnico negli elenchi del Corpo Nazionale VVF
Verificare oggi chi si occupa della manutenzione antincendio della propria azienda, e se è in regola con il nuovo obbligo, evita di doverlo fare sotto pressione a fine settembre 2026.
